VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Ai referendum in oggetto si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e dì quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione».
L’elettore che vorrà fare richiesta di voto domiciliare dovrà far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale.
Tale dichiarazione dovrà pervenire nel periodo compreso fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare:
– l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico;
– deve essere corredata di copia della tessera elettorale;
– alla stessa dev’essere allegata idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
In particolare, il certificato medico per non indurre incertezze dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.